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Legge 104: permessi per chi assiste

Pubblicata il 30 ottobre 2026

Quasi sempre chi assiste un genitore o un coniuge con una disabilità grave ha anche un lavoro. È da lì che nasce il problema: le ore passate ad accompagnare, aspettare e telefonare non si aggiungono alla giornata, la mangiano. L'ordinamento italiano prova a rendere sostenibile questa sovrapposizione con alcuni strumenti precisi, che però non partono da soli: vanno chiesti, documentati e, in parte, concordati con il datore di lavoro.

Quello che segue li mette in fila: a chi spettano, quanto valgono, che cosa serve per ottenerli. Non è una consulenza legale: per il caso singolo lo sportello giusto resta il patronato o l'INPS.

Tutto dipende dal verbale, non dalla situazione di fatto

Il presupposto di quasi tutte le tutele descritte qui è uno: la persona assistita deve avere il riconoscimento della cosiddetta gravità, cioè la condizione prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992. Non basta una percentuale di invalidità civile, non basta un'indennità già in pagamento, non basta che in famiglia sia chiaro a tutti quanto la persona sia compromessa. Serve che quella formula compaia sul verbale.

Se il verbale manca o non riporta la gravità, il primo passo non è il modulo dei permessi: è l'avvio della valutazione, che comincia da un medico e che in una parte d'Italia si è modificata. Più sotto si spiega come.

I tre giorni al mese dell'articolo 33

L'articolo 33, comma 3, della legge 104 riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità grave che non sia ricoverata a tempo pieno.

Il diritto spetta al coniuge, alla parte di un'unione civile, al convivente di fatto e ai parenti o affini entro il secondo grado. Si allarga al terzo grado quando i genitori o il coniuge della persona da assistere hanno superato i 65 anni, oppure sono affetti da patologie invalidanti, oppure sono deceduti o mancanti.

Nello stesso mese, per la stessa persona assistita, questi giorni non si sommano al prolungamento del congedo parentale né ai riposi orari alternativi: si sceglie uno dei tre strumenti. Se i tre giorni possano essere spezzati in ore invece di essere presi interi dipende anche dal contratto applicato, quindi è un dettaglio da verificare all'INPS o al patronato.

Non esiste più il familiare unico

Fino al 2022 i tre giorni erano riservati a una sola persona per ogni assistito, il cosiddetto referente unico dell'assistenza. Il decreto legislativo 105 del 2022 ha cancellato quel vincolo, con effetto dal 13 agosto 2022, e la circolare INPS numero 39 del 2023 ne ha dato le istruzioni operative: adesso il diritto può essere riconosciuto a più aventi diritto, che si alternano.

Il tetto, però, non è cambiato: restano tre giorni al mese per la stessa persona con disabilità grave, da dividere fra chi li usa. Vale la pena deciderlo in anticipo e metterlo per iscritto, perché due fratelli che chiedono lo stesso giorno senza essersi parlati diventano una contestazione sul cedolino. Su come si distribuiscono compiti di questo tipo senza che ricadano sempre sullo stesso, c'è una guida dedicata a come si tiene in piedi l'assistenza di una persona non più autosufficiente.

Dove si presenta la domanda

Per i dipendenti privati la domanda va all'INPS, in genere dal portale con identità digitale oppure attraverso un patronato, e il datore di lavoro va avvisato a parte. Per i dipendenti pubblici il percorso passa dalla propria amministrazione.

Fra gli allegati chiesti dall'INPS c'è una dichiarazione della persona assistita, che indica da chi intende farsi assistere. È un documento piccolo che blocca molte pratiche, perché nessuno pensa a procurarselo prima. Modulistica e canale esatto vanno confermati all'INPS o al patronato: cambiano con gli aggiornamenti delle procedure.

Il congedo straordinario fino a due anni

Lo strumento più pesante è il congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151 del 2001. La durata massima è di due anni complessivi per ciascuna persona con disabilità grave, nell'arco della vita lavorativa.

Due precisazioni che fanno la differenza. Il limite è riferito all'assistito, non al singolo richiedente: se più familiari se ne servono in tempi diversi, consumano lo stesso plafond. E di regola il congedo non spetta quando la persona è ricoverata a tempo pieno, salvo i casi che la circolare INPS numero 32 del 2012 elenca, fra cui la richiesta dei sanitari che la presenza del familiare ci sia, l'interruzione del ricovero per visite o terapie certificate, lo stato vegetativo persistente e la prognosi infausta a breve termine.

Chi lo può chiedere, e in quale ordine

Il congedo segue un ordine rigido, riscritto dal decreto legislativo 105 del 2022. Viene prima il coniuge convivente, la parte convivente di un'unione civile o il convivente di fatto. In mancanza, per decesso o per patologie invalidanti, subentrano il padre o la madre. Poi i figli conviventi, poi i fratelli o le sorelle conviventi, poi i parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Ogni gradino si apre solo se quelli precedenti mancano o sono inabili.

Dove è richiesta, la convivenza può essere costituita anche dopo la presentazione della domanda, purché entro l'inizio del periodo e mantenuta fino alla fine. Il richiedente lo dichiara sotto la propria responsabilità.

Quanto si prende mentre si è in congedo

Durante il periodo spetta un'indennità pari all'ultima retribuzione, ma calcolata soltanto sulle voci fisse e continuative: gli emolumenti variabili restano fuori. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa e valgono per l'anzianità assicurativa, mentre non maturano ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto.

Esiste inoltre un importo massimo annuo complessivo fra indennità e accredito dei contributi, che viene rivalutato ogni anno sulla base degli indici Istat. La cifra in vigore non è scritta qui perché cambia: va chiesta all'INPS o al patronato nello stesso momento in cui si valuta se il congedo è sostenibile per il bilancio di casa.

La sede di lavoro e il trasferimento

Il comma 5 dello stesso articolo 33 contiene due previsioni diverse, che spesso vengono confuse. La prima: chi ha diritto ai permessi può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Quel «ove possibile» è il limite reale, perché la scelta va misurata sull'organizzazione aziendale.

La seconda è più solida: il lavoratore non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso. Qui non ci sono condizioni intermedie. Se arriva una comunicazione di trasferimento, la cosa da fare non è accettarla in attesa di chiarimenti, ma portarla subito a un patronato o a un sindacato.

Lavoro agile: una priorità, non un automatismo

Il decreto legislativo 105 del 2022, all'articolo 4, ha riscritto il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 81 del 2017. Il datore di lavoro, pubblico o privato, che stipula accordi di lavoro agile deve dare priorità alle richieste dei lavoratori con disabilità grave accertata e a quelle dei caregiver individuati dall'articolo 1, comma 255, della legge 205 del 2017, oltre che ai genitori di figli fino a dodici anni, senza limite d'età quando il figlio ha una disabilità.

Attenzione a che cosa significa: la priorità vale dentro il lavoro agile che l'azienda già pratica, non obbliga a introdurlo dove non c'è. La richiesta, però, è protetta. Chi la presenta non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito, e un provvedimento preso in violazione di quel divieto è considerato ritorsivo o discriminatorio, quindi nullo.

Chiedere questi diritti non deve costare il posto

Lo stesso decreto ha inserito nella legge 104 l'articolo 2-bis, che introduce una tutela contro le discriminazioni per i lavoratori che chiedono o utilizzano i benefici legati alla disabilità propria o della persona che assistono.

In pratica significa tenere traccia. La data in cui una richiesta è stata presentata, a chi, con quale risposta: una copia della mail o del modulo protocollato vale più di qualunque ricostruzione a memoria fatta sei mesi dopo. Il carico psicologico che accompagna queste trattative è un capitolo a sé, descritto nella guida sui segnali di esaurimento di chi assiste.

Che cosa sta cambiando nell'accertamento

Il decreto legislativo 62 del 2024 ha riscritto il modo in cui la condizione di disabilità viene valutata. L'idea è una valutazione di base unica, affidata all'INPS, che riunisce in un solo procedimento ciò che prima passava da più accertamenti, e un avvio diverso: il procedimento parte dal certificato medico introduttivo, compilato e trasmesso dal medico abilitato, senza la domanda amministrativa separata di prima.

La partenza è avvenuta per fasi. Nel 2025 la sperimentazione ha riguardato nove province: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. Nel 2026 l'INPS ha annunciato l'estensione ad altre quaranta province. Quale procedura valga oggi nel proprio territorio è esattamente il tipo di informazione da farsi confermare all'INPS o al patronato, perché sbagliare percorso significa ricominciare.

Una legge del 2026 che riguarda un'altra cosa

Dal 1° gennaio 2026 è operativa la legge 106 del 2025, che ha introdotto dieci ore annue di permesso retribuito per prestazioni sanitarie e un congedo non retribuito fino a ventiquattro mesi con conservazione del posto. Viene spesso confusa con le tutele descritte qui.

Non sono la stessa materia. Quelle misure guardano al lavoratore che ha lui stesso una patologia oncologica, cronica o invalidante, e ai genitori di figli minori nelle medesime condizioni. Non ampliano i tre giorni di chi assiste un adulto. Se la situazione di casa comprende anche questo, i requisiti esatti si verificano all'INPS o al patronato.

I documenti da avere pronti prima di muoversi

Prima di presentare qualunque domanda conviene raccogliere: il verbale che attesta la gravità, i dati e il codice fiscale della persona assistita, la dichiarazione con cui indica chi la assiste, le autocertificazioni richieste dal modulo, l'eventuale dichiarazione anagrafica per la convivenza e i riferimenti del proprio rapporto di lavoro.

Sono cinque o sei fogli, e quasi mai si trovano tutti nella stessa casa. Tenerli in un unico posto condiviso, come lo spazio documenti di CuraFam, serve a una cosa concreta: quando lo sportello chiede un allegato, chiunque in famiglia lo recupera senza aspettare chi lo ha scansionato. Le altre informazioni che vale la pena archiviare allo stesso modo sono elencate nella pagina delle funzioni dell'applicazione.

Dove si va quando qualcosa non torna

Tre indirizzi, in ordine di utilità. Il patronato, che segue la pratica gratuitamente ed è il posto dove far controllare i requisiti prima dell'invio. L'INPS, per lo stato della domanda e per gli importi aggiornati. L'ufficio del personale o il sindacato, per sede, orari, lavoro agile e trasferimenti.

Vale una regola sopra le altre: nessuna cifra e nessun requisito letto in rete, compresa questa pagina, sostituisce la verifica allo sportello. Le norme richiamate qui sono state controllate su fonti ufficiali, ma cambiano, e il caso concreto dipende da che cosa c'è scritto sul verbale.

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